Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ALUMNI PH.D. NURSING & PUBLIC HEALTH”

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, E DURATA

1.1 È costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana e dell’art. 36 e seguenti del Codice civile, l’associazione culturale denominata “ALUMNI PH.D. NURSING & PUBLIC HEALTH”, di seguito denominata Associazione.

1.2 L’Associazione ha sede legale a Roma, in via Montpellier, 1, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La variazione di sede legale nello stesso comune non comporta una modifica del presente Statuto. Il consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.

1.3 La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo tramite delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati. La delibera dello scioglimento dovrà avvenire a norma dell’art. 12, comma 1 del presente Statuto.

ART. 2 – SCOPO E AMBITO DI ATTIVITA’

2.1 L’Associazione ha carattere apolitico, apartitico e laico, non possiede scopi di lucro, sindacali o corporative e persegue la mission di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura della ricerca e la condivisione delle carriere di tutti gli ex studenti del corso di dottorato in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Tor Vergata, di seguito denominati “Alumni”.
L’Associazione persegue quindi i seguenti scopi:

  • Promuovere e realizzare iniziative scientifiche che favoriscano la crescita culturale e professionale degli “Alumni” nonché la condivisione delle carriere;
  • Costruire e ampliare la rete di contatti tra gli “Alumni”;
  • Favorire lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, interessi e percorsi postdottorali.

2.2 Al fine del perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e non tassativa le seguenti attività:

  • Realizzare iniziative professionali, e culturali al fine di diffondere i risultati delle ricerche scientifiche provenienti da esperienze post-dottorali;
  • Realizzare e promuovere l’organizzazione di seminari, convegni, congressi, attività didattiche, anche in collaborazione con gli ordini e/o associazioni professionali presenti sul territorio nazionale e internazionale;
  • Supportare progetti di ricerca dell’Università degli Studi di Tor Vergata, nell’ambito scientifico disciplinare delle Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica;
  • Contribuire a fornire visibilità e prestigio nazionale e internazionale all’Associazione e all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, attraverso il conferimento di premi e benemerenze.
  • Promuovere le donazioni dei Soci dell’Associazione in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata da vincolare per attività di ricerca e di sviluppo ne campo delle scienze infermieristiche e sanità pubblica.

Ai fini del conseguimento degli scopi, l’Associazione può: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili e istituire fondi, nel limite del proprio patrimonio, il cui reddito sia orientato a specifiche attività in linea con gli scopi di cui all’Art. 2; avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e subordinato; affiliarsi a enti pubblici o privati nazionali e collaborare con altre associazioni al fine di raggiungere le finalità del presente Statuto.

2.3 L’Associazione non può distribuire, direttamente o indirettamente tra gli associati, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che tale distribuzione non sia imposta per legge.

ART. 3 – DURATA

3.1 L’Associazione ha durata illimitata, e un possibile scioglimento dovrà avvenire esclusivamente tramite delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 – SOCI

4.1 Sono ammessi come Soci tutte le persone fisiche che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche o di Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che condividano la missione e gli scopi enunciati nel presente Statuto.

4.2 I Soci sono suddivisi in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

  1. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno contribuito alla nascita dell’Associazione e sottoscritto l’atto di costituzione;
  2. Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni, ovvero i soggetti che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca n Scienze Infermieristiche o di Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ammessi dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
  3. Sono Soci onorari i soggetti che abbiano sostenuto sia moralmente che materialmente l’Associazione e si siano distinte nel perseguirne gli scopi associativi. Essi sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo con apposita delibera. Sono esenti dal pagamento della quota annuale di iscrizione e non esercitano il diritto di elettorato passivo e attivo.
  4. Sono Soci Sostenitori i soggetti che vogliono sostenere con lasciti e/o donazioni le attività dell’Associazione.
  5. Sono Soci Aggregati i soggetti che sono iscritti al Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Su loro richiesta sono ammessi dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per un massimo di quattro anni. Sono esenti dal pagamento della quota annuale di iscrizione e non esercitano il diritto di elettorato passivo e attivo.

4.3 L’iscrizione all’Associazione vene rinnovata automaticamente di anno in anno attraverso il pagamento della quota associativa annuale, a sua volta determinata dal Consiglio Direttivo. Il recesso del Socio può avvenire in qualsiasi momento e comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione annuale non possiede carattere di rimborsabilità, rivalutabilità e trasmissibilità.

4.4 I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che dovrà avvenire in un’unica soluzione entro la data del 31 marzo. I Soci che non adempiono al pagamento entro tale data non potranno partecipare alle riunioni dell’Assemblea, e non potranno vantare i diritti di elettorato attivo e passivo.

4.5 I Soci hanno diritto di voto per quanto inerente all’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per le nomine degli organi direttivi.

4.6 I diritti dei Soci riguardano inoltre: (i) ricezione di qualsiasi tipo di informazione relativa all’attività dell’associazione; (ii) partecipazione alle attività promosse dall’associazione; (iii) godimento dell’elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti degli organi direttivi dell’associazione.

4.7 I Soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, diretto e indiretto, a titolo gratuito e volontario, senza fini di lucro, in base alle disponibilità personali.

4.8 Il titolo di Socio è perduto in caso di dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

4.9 Il Socio può dimettersi dall’associazione tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto entro 3 mesi prima della fine dell’anno.

4.10 Il Socio che non rispetta i doveri stabiliti dal presente statuto o dal regolamento interno, ovvero provoca danni materiali o all’immagine dell’Associazione, può essere escluso.

4.11 L’esclusione di un Socio avviene tramite la decisione del Consiglio Direttivo. L’interessato ha possibilità di appellarsi con lettera raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dalla decisione assunta dal Consiglio (comunicata in Assemblea).

ART. 5 – STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

5.1 Gli organi dell’Associazione sono:

(i) Assemblea dei Soci

(ii) Presidente

(iii) Vicepresidente

(iv) Consiglio Direttivo

(v) Tesoriere

(vi) Segretario

(vii) Collegio dei Revisori dei conti

5.2 Tutte le cariche Sociali elencate sono assolte a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, purché documentate e approvate con successiva ratifica, dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

6.1 L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione, e ne rappresenta l’organo sovrano. La convocazione deve prevedere almeno 10 giorni prima di qualsiasi data di riunione dell’Assemblea stessa.

6.2 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, e non può ricevere più di tre deleghe.

6.3 Le deliberazioni prese dall’Assemblea dei Soci obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

6.4 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in caso di assenza anche di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. La convocazione avviene mediante avviso per via telematica a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima dell’adunanza e può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

6.5 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ancora se sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. È costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio avente diritto di voto, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. È costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto. Delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti. L’Assemblea straordinaria è convocata in qualsiasi momento tramite richiesta motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 degli associati. È costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio avente diritto di voto, di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. È costituita in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega ad altro Socio avente diritto di voto, di almeno 2/3 dei Soci presenti con diritto di voto.

6.6 L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio preventivo e consuntivo
  2. approva le linee generali programmatiche di attività

III. elegge alla scadenza dei rispettivi mandati i componenti elettivi del Consiglio Direttivo tra i membri dell’Assemblea stessa

  1. elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
  2. nomina i Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo
  3. delibera sulle proposte indicate nell’Ordine del Giorno

6.7 L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell’Atto costitutivo
  2. approva le modifiche dello Statuto

III. approva lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio

  1. delibera o approva su specifica richiesta del Consiglio direttivo

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo assolve a funzioni di indirizzo e controllo dell’attività dell’Associazione, dura in carica quattro anni, e i suoi componenti sono rinnovabili. È composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci di cui uno con funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

7.2 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, almeno due volte l’anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione avviene tramite avviso scritto o per via telematica a tutti i Consiglieri almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, in caso di sua indisponibilità, oppure da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. La partecipazione alle riunioni dei Consiglieri non può avvenire tramite delega.

7.3 I Consiglieri decadono in caso di assenza a più di due riunioni consecutive non giustificate del Consiglio Direttivo, o a più di tre sedute non consecutive nello stesso anno; decadono altresì in caso di dimissione contemporanea di più della metà dei suoi componenti. In caso di decadimento, il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni per provvedere alle nuove elezioni.

7.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

(i) convocare l’Assemblea dei Soci

(ii) stabilire il regolamento per il funzionamento dell’Associazione

(iii) proporre la programmazione annuale delle attività

(iv) sottoscrivere impegni di collaborazione con altri enti, deliberati dall’Assemblea dei Soci.

ART. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

8.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e il responsabile di tutte le attività ivi svolte. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne dispone la convocazione degli stessi.

8.2 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea. La nomina avviene in occasione della riunione successiva all’elezione dei Consiglieri, convocata appositamente.

8.3 Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; in caso di dimissioni o qualsiasi altro impedimento, la Presidenza verrà ricoperta dal Vicepresidente fino allo scadere del mandato.

8.4 Il Vicepresidente rappresenta legalmente l’Associazione in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente. Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea. La nomina avviene in occasione della riunione successiva all’elezione dei Consiglieri, convocata appositamente.

8.5 Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 9 – TESORIERE E SEGRETARIO

9.1 Il Tesoriere ha il compito di riscuotere le quote dei Soci, provvedere ai pagamenti delle spese e coadiuvare il Consiglio Direttivo nel predisporre i bilanci. Cura inoltre, insieme al Presidente, le attività patrimoniali dell’Associazione. Il Tesoriere presenta ogni anno il bilancio consuntivo annuale, entro il 31 gennaio. Tale bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci e dai Revisori dei Conti, se costituiti.

9.2 Il Tesoriere, in caso di assenza, o impedimento, è sostituito dal Presidente.

9.3 Il Segretario cura la tenuta dell’elenco dei Soci, verbalizza le riunioni dell’Assemblea dei Soci e cura ed è responsabile della tenuta del Libro dei Verbali.

9.4 Il Segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10 COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

10.1 In caso di necessità ravvisata dall’Assemblea dei Soci, verrà nominato il Collegio dei Revisori dei conti.

10.2 Il Collegio dei Revisori dei conti sarà composto da due Soci nominati dall’Assemblea dei Soci e durerà in carica quattro anni.

10.3 Il Collegio dei Revisori dei conti adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo annuale dell’Associazione.

ART. 11 PATRIMONIO

11.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito, da:

(i) entrate dell’Associazione;

(ii) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

(iii) fondi di riserva provenienti dalle eccedenze del bilancio.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori col compito di devolvere il patrimonio ad enti con finalità analoghe.

12.2 Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall’Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza degli intervenuti, qualunque ne sia il numero. Le proposte di modifica devono giungere per iscritto a tutti i Soci almeno 10 giorni prima della convocazione dell’Assemblea. Le modifiche del presente statuto non richiedono un atto notarile.

12.3 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono i regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e le vigenti disposizioni del Codice civile.

12.4 I Soci fondatori, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della presente Associazione eleggeranno il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Le cariche avranno durata di carica quattro anni.

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